Statuto dell´Associazione Ispanisti Italiani.

Statuto attualmente in vigore (Roma, 3 ottobre 2014).

1. Constituzione

1.1. È costituita la Associazione Ispanisti Italiani (AISPI).

2. Sede

2.1. L’Associazione ha sede a Roma, presso l’Instituto Cervantes, via di Villa Albani, 14/16.

3. Scopo

3.1. L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere in Italia contatti e incontri regolari fra gli studiosi dell’ambito iberico e iberoamericano, per favorirne il compito di ricerca scientifica e d’insegnamento a vari livelli, di promuovere e diffondere la conoscenza critica delle culture iberiche, con particolare attenzione alle discipline letterarie, linguistiche e storico culturali. Inoltre mantiene ed estende i contatti con associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, italiani ed esteri, al fine di coordinare e diffondere iniziative comuni.
3.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione:

  1. Organizza conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni.
  2. Uncoraggia attività di ricerca e documentazione.
  3. Coordina la pubblicazione di studi, monografie e riviste scientifiche.
  4. Promuove la diffusione di informazioni sull’attività scientifica e didattica degli ispanisti italiani.
  5. Sostiene la creazione di biblioteche e archivi per documentazione.

4. Durata

4.1. L’Associazione ha durata illimitata.
4.2. L’esercizio sociale e finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5. Associati

5.1. Le categorie degli associati sono le seguenti:

  • Associati di diritto: professori ordinari, professori associati, ricercatori, ricercatori a tempo determinato.
  • Associati cultori: assegnisti, contrattisti, lettori e collaboratori ed esperti linguistici, dottori e dottorandi di ricerca, borsisti e specialisti a vario titolo. Per l’ammissione, approvata dal Consiglio Direttivo, si richiede una lettera di presentazione da parte di 2 soci di diritto oppure onorari.
  • Associati onorari a vita: in numero non superiore al 10% della totalità degli associati. L’ammissione, approvata dall’Assemblea, viene proposta da almeno 3 associati di diritto.

5.2. Tutte le categorie di associati, in regola col pagamento della quota annuale, godono all’interno dell’AISPI degli stessi diritti e doveri, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’associazione cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

6. Quota associativa

6.1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
6.2. Gli associati in pensione godono della riduzione del 50% della quota associativa annuale.
6.3. Gli associati onorari godono dell’esenzione dal pagamento della quota associativa annuale.
6.4. Gli associati contemporaneamente iscritti ad altre associazioni con cui venga stipulato
un accordo possono godere di una riduzione della quota annuale di una delle associazioni.
6.5. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

7. Decadenza, esclusione, rinuncia

7.1. La qualifica di associato si perde per morosità o per atteggiamenti che possono danneggiare moralmente o economicamente l’Associazione. La decadenza e/o l’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
7.2. L’iscrizione all’Associazione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno laddove non pervenga apposita comunicazione scritta, in risposta a un sollecito del Consiglio Direttivo, con l’intenzione dell’Associato di non rinnovare ulteriormente la propria iscrizione. In presenza di detta comunicazione l’Associato dovrà corrispondere solamente la quota dell’anno associativo in corso senza più nulla dovere nei successivi. L’Associato potrà comunque in futuro richiedere nuovamente l’iscrizione all’Associazione, che varrà a far data dalla nuova ammissione e senza il pagamento delle quote pregresse.
7.3. Decadono per morosità gli associati non in regola con il pagamento di due anni della quota associativa. Nel caso in cui l’associato decaduto decida di riprendere il rapporto associativo, sarà tenuto a versare le quote pregresse, oltre alla quotaassociativa dell’anno in corso.
7.4. Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio  sociale. È, inoltre, tenuto ugualmente a soddisfare tutte le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell’Associazione.

8. Organi dell’associazione

8.1. Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale degli associati.
  • Il Consiglio Direttivo.
  • Il Revisore Contabile, ove nominato.

9. Assemblea degli associati

9.1. L’Assemblea degli associati è il massimo organo dell’Associazione.
9.2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
9.3. All’Assemblea spetta:

  • La formulazione del programma dell’Associazione.
  • L’approvazione del bilancio.
  • La determinazione della quota associativa annuale.
  • L’approvazione delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo in ordine all’ammissione degli associati onorari.
  • L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti.
  • La modifica dello Statuto.
  • La deliberazione dello scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

9.4. L’assemblea è convocata a cura del Presidente per via telematica con almeno 30 giorni di preavviso. Nell’avviso di convocazione devono risultare giorno, luogo e ora della riunione, sia della prima che della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore.
9.5. L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo e può essere integrato con proposte pervenute dagli associati almeno 15 giorni prima della data di convocazione e accolte dal Consiglio Direttivo, che provvederà a darne tempestiva comunicazione agli associati.
9.6. L’assemblea dell’AISPI si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Può essere convocata in via straordinaria anche su richiesta di almeno 1/5 degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di delega scritta rilasciata ad un altro associato. Sono ammesse due deleghe per associato. Non sono ammesse
deleghe né per l’elezione del Consiglio Direttivo né per lo scioglimento dell’Associazione. Non sono ammesse deleghe rilasciate ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei conti, laddove sia stato nominato un associato.
9.7. L’Assemblea generale degli associati è costituita validamente in prima convocazione con la presenzadella maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati  presenti  e  delibera  a  maggioranza  dei  presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli associati, che deliberano a maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, valgono le maggioranze ordinarie.
9.8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che verrà assistito dal Segretario. Al Presidente spetta l’accertamento della regolare costituzione della stessa, del diritto degli Associati a intervenire, della regolarità delle deleghe. Spetta al Presidente dirigere e regolare la discussione e le votazioni.
9.9. Il Segretario redige un verbale delle riunioni dell’Assemblea degli associati e provvede a inoltrarlo a tutti gli Associati nonché a trascriverlo sull’apposito libro, una volta approvato il testo secondo le modalità decise nel corso dell’Assemblea. Copia della documentazione sarà depositata anche presso l’Instituto Cervantes di Roma.
9.10. Il bilancio viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima della convocazione dell’Assemblea.

10. Consiglio direttivo

10.1. Le modalità di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale.
10.2. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri eletti tra gli associatidi diritto. Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea, che contestualmente  procede all’elezione degli altri 4 componenti. Le 2 schede devono essere facilmente distinguibili everranno depositate in 2 urne diverse; ogni associato vota, a scrutinio segreto, per il Presidente e per non più di 2 componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti fra il quarto e il quinto candidato, si procede al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste ultime due funzioni possono essere assunte dalla stessa persona.
10.3. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino all’approvazione del bilancio del II esercizio successivo a quello della sua nomina. I componenti possono essere rieletti immediatamente nel triennio successivo per una sola volta.
10.4. Qualora nel Consiglio si producano vacanze, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo deciderà se provvedere alla cooptazione di un nuovo consigliere o se attendere la prima Assemblea utile degli associati. In ogni caso spetta all’Assemblea degli associati la decisione di confermare il consigliere cooptato o procedere a una nuova elezione in relazione alla singola carica venuta a mancare, laddove fossero state avanzate altre candidature. Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata l’Assemblea generale degli Associati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
10.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica, almeno due volte l’anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Deve essere spedito per via telematica almeno sette giorni prima della data della riunione.
10.6. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10.7. Le riunioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e trascritte sull’apposito libro; copia della documentazione sarà depositata anche presso l’Instituto Cervantes di Roma.
10.8. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Promuovere l’attività dell’Associazione secondo le direttive statutarie, indicate dall’Assemblea, cui deve sottoporre una relazione alla fine del mandato.
  • Raccogliere e amministrare i fondi dell’Associazione.
  • Valutare le domande di ammissione dei candidati secondo quanto stabilito dall’articolo 5.1.
  • Designare e coordinare eventuali commissioni costituite per seguire specifici progetti o iniziative, quali l’attività editoriale, la comunicazione, l’organizzazione di congressi e simili.
  • Predisporre annualmente il bilancio.

11. Membri del consiglio direttivo

11.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti. Convoca e presiede l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali. Ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi da lui presieduti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell’attività dell’Associazione. Il Presidente sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.
11.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e/o assenza. In caso di impedimento e/o assenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro con maggiore anzianità accademica in seno al Consiglio Direttivo.
11.3. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona. Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da 5 sottoporre all’esame del Revisore dei conti e del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea degli associati. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore. È responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione, da lui riscosse o affidategli. È tenuto a presentare i conti a ogni richiesta sia del Presidente che del Revisore. Provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa e banca. Le somme incassate dovranno essere da Lui versate presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti. Provvedeall’aggiornamento del registro associati di cui monitora l’incasso della quota annuale di iscrizione. Firma suincarico del Presidente i mandati di pagamento.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale degli associati di cui cura la trascrizione, sottoscrivendoli e verificando che siano firmati dal Presidente. Firma, su incarico del Presidente, la corrispondenza.

12. Revisore

12.1. Il Revisore può essere un associato o un terzo estraneo all’Associazione; viene eletto dall’Assemblea e resta in carica per 3 anni, fino alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio in carica ed è rieleggibile immediatamente. L’incarico è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.
12.2. In caso di vacanza del Revisore deve essere convocata l’Assemblea degli associati affinché provveda all’elezione del nuovo Revisore.
12.3. Spetta al Revisore la vigilanza sulla corretta amministrazione dell’Associazione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio annuale dell’Associazione, di cui effettua la revisione.
12.4. Il Revisore presenta annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea degli associati una relazione sull’attività di controllo compiuta.

13. Retribuzione

13.1. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il semplice rimborso delle spese a piè di lista sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

14. Finanziamento dell’associazione e patrimonio sociale

14.1. I proventi dell’associazione sono costituiti da:

  • Quote associative.
  • Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
  • Erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali e da altre istituzioni ed enti pubblici e/o privati, residenti e non residenti.
  • Ogni altra entrata che concorra a incrementare i fondi sociali.

14.2. Il patrimonio sociale è costituito da:

  • La proprietà della rivista scientifica Cuadernos AISPI. Estudios de lenguas y literaturas hispánicas.
  • Libri, giornali e riviste appartenenti all’Associazione.
  • Studi e material e di ricerca.
  • Tutti gli eventuali beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione.
  • Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

14.3. È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

15. Scioglimento

15.1. Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice civile e dallo Statuto  sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
15.2. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il patri
monio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

16. Tutela dei dati personali

16.1. L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.lgs 196/2003 ed eventuali modifiche e integrazione, ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle leggi e ai regolamenti dello Stato in materia specifica.