STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FRA GLI ISPANISTI ITALIANI (A.ISP.I)
Art. 1 - E' costituita l'Associazione fra gli Ispanisti Italiani (A.ISP.I) con sede in Roma, presso l'Instituto Cervantes, Via di Villa Albani 14/16.
Art. 2 - L'Associazione ha per fine di promuovere contatti e incontri regolari fra gli studiosi italiani dell'ambito iberico per favorirne il compito di ricerca scientifica e d'insegnamento a tutti i livelli, di promuovere e diffondere la conoscenza critica delle culture iberiche, con particolare attenzione alle discipline linguistico-letterarie, di coordinare le proprie iniziative con quelle di Associazioni analoghe in Italia e all'estero.
Art. 3 - Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si propone di indire convegni e congressi e promuovere altre attività fra cui la pubblicazione di un bollettino periodico informativo sulla attività scientifica e didattica degli ispanisti italiani.
Art. 4 - L'Associazione è costituita da soci effettivi e soci onorari.
Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione come soci effettivi tutti coloro che sono interessati ai fini istituzionali di cui all'art. 2.
Su domanda degli interessati, e dietro presentazione motivata da parte di almeno due soci, il Consiglio Direttivo verifica l'idoneità dei candidati e ne accetta o respinge l'ammissione. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale. I soci in pensione godono di una riduzione del 50% della quota annuale. I soci che non siano in regola per più di due anni con il pagamento delle quote associative vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.
Partecipano alle attività (convegni, congressi) dell'Associazione, su loro richiesta, tutti i soci dell'Associazione Aispi-Scuola, che risulta così federata all'Aispi. I soci dell'Aispi-Scuola non pagano la quota sociale dell'Aispi e non partecipano alle sue Assemblee, tranne nei casi individuali di doppia iscrizione. Un delegato dell'Aispi-Scuola è invitato alle riunioni dell'Assemblea dell'Aispi alle quali partecipa con diritto di parola, ma non di voto.
Art. 6 - L'Associazione può eleggere soci onorari a vita in numero non superiore al 10% dei soci effettivi, su proposta motivata di tre soci, previa approvazione dell'Assemblea. Ai soci onorari sono riconosciuti gli stessi diritti dei soci ordinari. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Art. 7 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo.
Art. 8 - L'Assemblea generale è formata dalla totalità dei soci effettivi ed onorari. Salvo per i casi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, per i quali è prevista la maggioranza assoluta dei soci, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Oltre ai soci onorari, solo i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali sono ammessi a votare nelle assemblee generali.
Art. 9 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, ove possibile, una volta all'anno. Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente.
L'o.d.g. è fissato dal Consiglio Direttivo che terrà conto delle proposte dei soci pervenute almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
La convocazione avviene con almeno un mese di anticipo sulla data della riunione.
È ammessa la delega di primo grado di un socio ad un altro purché individualmente sottoscritta e purché un socio non ne rappresenti più di un altro.
Art. 10 - All'assemblea spetta:
a) la formulazione del programma dell'Associazione;
b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e dei bilanci preventivo e consuntivo, previo controllo da parte di due revisori dei conti eletti dall'Assemblea;
c) la determinazione della quota sociale;
d) l'approvazione delle proposte del Consiglio Direttivo in ordine alla nomina dei soci onorari;
e) l'elezione del Consiglio Direttivo;
f) l'accettazione di eventuali contributi e donazioni.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è formato da cinque soci effettivi, eletti sulla base di una lista aperta di candidati. Ogni socio vota, a scrutinio segreto, non più di tre nomi; in caso di parità di voti fra il quinto e il sesto candidato, si procede al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo procede, nel suo seno, alla designazione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario-tesoriere. Esso dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti immediatamente per una sola volta. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno.
Art. 12 - Al Consiglio Direttivo spetta:
a) la promozione dell'attività dell'Associazione secondo le direttive statutarie, precisate dall'Assemblea, cui deve sottoporre una relazione alla fine del mandato;
b) la raccolta e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione;
c) la valutazione delle domande di ammissione secondo quanto stabilito dall'art. 5.
Art. 13 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è presidente dell'Associazione, la rappresenta e ne convoca le Assemblee.
Art. 14 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali donazioni o contributi, e dai proventi di pubblicazioni e iniziative varie nell'ambito dell'Associazione stessa. In caso di scioglimento dell'Associazione, esso sarà devoluto a favore di una istituzione culturale designata dall'ultimo Consiglio Direttivo in carica.
Palermo, 7 ottobre 2005